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martedì 4 settembre 2012
Riordino delle provincie: Proposta del Sindaco di Pineto
Pubblichiamo il testo della proposta che Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto e segretario del Consiglio delle Autonomie Locali, porterà nella prossima riunione del Consiglio prevista per il 7 settembre:
“ Se è vero, come crediamo sia vero, che gli obiettivi dell’attuale Governo Tecnico siano finalizzati al risparmio dei costi della politica ed allo snellimento della pesante burocrazia italiana, allora siamo fermamente convinti che le Province vadano abolite tutte (come, peraltro, prevedeva una legge – mai applicata - degli anni ’70 all’indomani delle istituzioni delle Regioni) con le procedure di revisione costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost. Purtroppo dobbiamo constatare che la parziale soppressione delle Province ha scatenato, e non poteva essere altrimenti, solo un’inutile guerra di campanile tra i Comuni italiani dove tutti gli Amministratori si dichiarano favorevoli al riordino, ma allo stesso tempo sono pronti a far valere l'unicità del proprio territorio.
Alla luce di quanto sopra, nel ribadire fermamente che la soluzione più opportuna sia l’abolizione totale degli Enti in parola, chiediamo che la Giunta Regionale si attivi per proporre ricorso, dinanzi la Corte Costituzionale, per le motivazioni appresso indicate.
L’art. 17 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135 del 2012, stabilisce che tutte le province delle Regioni a Statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del decreto siano oggetto di riordino sulla base di una specifica procedura ivi indicata. Secondo quanto prevede tale normativa, infatti, il Consiglio dei ministri, con apposita deliberazione, determina i criteri per il riordino delle Province ed entro i settanta giorni successivi alla pubblicazione della stessa il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad approvare “una ipotesi di riordino”, inviandola alla Regione. Entro i venti giorni successivi, la Regione trasmette al Governo la sua “proposta di riordino”.
La normativa appena citata prevede, quindi, che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Province siano riordinate con “atto legislativo di iniziativa governativa”, sulla base delle proposte deliberate dalle Regioni, ed aggiunge che se entro i termini previsti non sarà pervenuta alcuna proposta, sarà lo stesso provvedimento legislativo dello Stato a decidere in merito al riordino, sulla base di un parere della Conferenza unificata. Il procedimento del riordino disciplinato da tale normativa è palesemente illegittimo per contrasto con l’art. 133 della Costituzione, ove si stabilisce che “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione”.
La disposizione costituzionale discorre espressamente di “iniziative” e non di “ipotesi” di riordino. Ciò vuol dire che la modifica delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province può avvenire solo dietro impulso dei Comuni e che è vietato allo Stato di imporre unilateralmente la propria volontà.
La ratio del procedimento disciplinato dall’art. 133 comma 1, Cost. si collega, infatti, alla garanzia costituzionale dell’autonomia locale (art. 5 Cost.), la quale non può essere vanificata da un intervento dello Stato centrale. La legge considerata dalla disposizione dell’art. 133 Cost. è una legge chiamata unicamente ad approvare la proposta che derivi dagli Enti locali. Ogni diversa soluzione chiederebbe che si modifichi previamente la Carta costituzionale.
Per questi motivi, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Abruzzo chiede che la Giunta regionale voglia deliberare il ricorso ex art. 127 Cost. per l’impugnazione, dinanzi alla Corte costituzionale, dell’art. 17 della legge n. 135 del 2012”.
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