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venerdì 2 agosto 2013

Agevolazioni contributive per l’assunzione di donne disoccupate


Il 24 luglio l’INPS ha definito le modalità di accesso alle agevolazioni contributive per l’assunzione di donne disoccupate in settori caratterizzati da ampie disparità di genere: a prevederle è stata l’ex ministro Elsa Fornero nell’articolo 4, comma 11, della riforma, legge 92/2012.
A ricordarlo è la consigliera di parità, Anna Pompili, che invita le donne e i datori di lavoro a cogliere questa opportunità: “gli incentivi si sostanziano nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro sia per assunzioni a tempo indeterminato (sgravio per 18 mesi) che a tempo determinato (sgravio per 12 mesi) nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Si applica a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o nei settori caratterizzati da ampia disparità di genere Si applica infine a donne, ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi”.
In particolare la norma include:
  • uomini o donne con almeno 50 anni, e disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di ogni età, ovunque residenti e prive di un lavoro retribuito da almeno 24 mesi.
Per “prive di un impiego regolarmente retribuito” s’intende non aver svolto lavori con rapporti subordinati di durata pari o superiore a 6 mesi né aver svolto attività lavorativa autonoma (compresi contratti a progetto).

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